Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica reMIVEri
Costituito il 02 maggio 2016
Adeguato all’art. 90 legge 27 dicembre 2002 modificato con Decreto legge 22 marzo 2004, n.72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128
TITOLO PRIMO: Costituzione – Scopo – Durata – Colori Sociali
Art. 1 – è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) e senza fini di lucro con la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica reMIVEri”. L’Associazione nasce dalla volontà dei soci fondatori di far proseguire lo spirito sportivo di entusiasmo e scoperta che li accompagnò durante il loro primo viaggio di remoturismo in cui riaprirono ufficialmente l’idrovia Milano-Venezia con imbarcazioni di canottaggio, nel Maggio 2015.
Art. 2 – scopo dell’Associazione è promuovere, propagandare e praticare l’attività sportiva generalizzata a livello dilettantistico e amatoriale, con particolare riguardo verso il remoturismo e verso tutte le discipline remiere quali il canottaggio, la canoa, il kayak e il dragonboat, annesse attività didattiche e di aggiornamento. L’associazione incoraggia altresì le attività culturali di riscoperta del territorio e di valorizzazione ambientale in contesti sportivi, collegate alle tradizioni fluviali/nautiche, connesse alla storia e alle tradizioni di Milano.
Art. 2bis – L’Associazione potrà anche svolgere altre attività sportive, ricreative, didattiche e promozionali, indirizzate a tutte le fasce di età anche affiliandosi a Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva. Potranno essere inoltre svolte attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive, purché necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari stipulando, se del caso, convenzioni con Enti pubblici o privati.
Art. 3 – La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2099. In caso non sia stato deciso lo scioglimento entro tale data, la durata s’intenderà prorogata di altri cento (100) anni, rinnovabili illimitatamente. L’anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
Art. 3bis – La sede sociale è Milano, via Aristide de Togni, 14. Il cambio della sede sociale non comporta una modifica statutaria anche se la proposta di spostamento della stessa e la sua votazione ne segue il medesimo iter.
Art. 4 – I colori sociali sono: il rosso (tonalità. ral 3011), il nero (tonalità: ral 9005) e il bianco (tonalità: ral 9016). I colori sociali dovranno essere presenti in tutti i loghi registrati all’Ufficio Marchi e Brevetti. Inoltre qualora i loghi riportassero la scritta “remi veri” (o una sua modifica), le sillabe MI e VE devono essere evidenziate per la memoria del primo viaggio.
Art. 5 – L’Associazione promuove e rispetta i valori sportivi e conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali cui è affiliato.
Art. 6 – L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione garantisce la democraticità della struttura e l’elettività e gratuità delle cariche amministrative e delle prestazioni fornite dai soci, salvo l’eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Art. 7 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci al momento dell’affiliazione (una tantum), dai contributi di Enti e di Associazioni pubbliche e private, dai beni acquistati dall’Associazione mediante tali contributi, da eventuali lasciti e/o donazioni. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette ma devono essere utilizzate ai soli fini delle attività sportive o culturali.
TITOLO SECONDO: Soci e loro categorie
Art. 8 – I soci possono essere di qualsiasi nazionalità, etnia, religione ed età purché superiore ai 21 anni. I soci sono distinti nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci benemeriti, soci ordinari. Sono soci tutti coloro che iscrivendosi, dichiarano di voler partecipare alla vita associativa; di aderire alle regole contenute nello Statuto e ai principi etici e sportivi indicati; di condividere la filosofia, le finalità, il metodo dell’Associazione.
Art. 9 – Soci fondatori sono coloro che hanno istituito l’Associazione Sportiva Dilettantistica reMIVEri, a Milano il 02 maggio 2016, identificati nelle persone di Sandro Abu Ne’ Meh, Ivana Babic, Daniela Bialetti, Arianna Maria Luisa Cerea, Massimo Citterio, Nicola Frisia, Luca Alessandro Malanca, Leonardo Modulo, Andrea Pantò, Giovanni Preda, Giacomo Scandroglio e l’ASD Canottieri San Cristoforo. I soci ordinari e i soci benemeriti possono essere ammessi nella categoria di soci fondatori qualora abbiano almeno sei (6) anni di ininterrotta appartenenza all’Associazione e abbiano dimostrato particolare attaccamento ai colori sociali. L’ammissione a socio fondatore -formulata su proposta scritta di almeno tre (3) soci fondatori- è deliberata dal Consiglio dei Soci Fondatori. Non possono essere nominati più di un (1) socio fondatore all’anno.
Art. 10 – Possono essere nominati soci benemeriti coloro che, per le benemerenze o per meriti artistici, scientifici, culturali o sportivi contribuiscono, con la loro adesione, ad elevare il prestigio dell’Associazione. Il riconoscimento a socio benemerito può altresì essere concesso a tutti coloro che abbiano prestato con le loro azioni particolare sostegno o aiuto all’Associazione stessa. L’ammissione a socio benemerito -formulata su proposta scritta di almeno tre (3) soci- è deliberata dal Consiglio dei Soci Fondatori. Non possono essere nominati più di tre (3) soci benemeriti all’anno. I soci benemeriti non sono soggetti al pagamento di nessuna quota sociale.
Art. 11 – Soci ordinari sono nominati dal Consiglio dei Soci Fondatori. L’interessato deve presentare domanda scritta controfirmata da tre (3) soci al Segretario Generale che la sottoporrà al voto del Consiglio dei Soci Fondatori. Il Consiglio dei Soci Fondatori deve riunirsi almeno una volta l’anno per esaminare tutte le richieste formali di adesione all’Associazione.
Art. 12 – All’Assemblea dei Soci possono partecipare e prendere parola i soci fondatori, i soci ordinari e i soci benemeriti che lo desiderino. Hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci i soci ordinari, i soci fondatori. Hanno diritto di voto e di partecipazione al Consiglio dei Soci Fondatori solo i soci fondatori. Il socio con diritto al voto può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre (3) altri soci.
Art. 13 – Il socio moroso del pagamento della quota perderà il diritto di partecipare e votare.
Art. 14 – Ogni socio può chiedere un’aspettativa; sarà quindi facoltà del Segretario Generale concedere una riduzione della quota sociale fino a un minimo di un decimo (1/10) a tutti quei soci che ne facciano richiesta poiché impossibilitati a prendere parte alla attività proposte dall’Associazione. Tale periodo di aspettativa non rientra negli anni di anzianità del Socio. La quota sociale non è trasmissibile (ad eccezione del trasferimento a causa di morte), né rivalutabile.
Art. 15 – E’ facoltà di ogni socio chiedere il recesso dall’Associazione presentando formale lettera al Segretario Generale; il recesso del socio avverrà a partire dal successivo anno sociale.
TITOLO TERZO: Organi dell’associazione
Art. 16 – Gli organi dell’associazione sono: L’Assemblea dei Soci, Il Consiglio dei Soci Fondatori, Il Comitato Esecutivo
Assemblea dei Soci
Art. 17 – All’Assemblea dei Soci possono partecipare tutti i soci (qualsiasi sia la loro categoria di socio). L’assemblea è presieduta dal Presidente.
Art 18 – L’Assemblea dei Soci può essere convocata: dal Segretario Generale su proposta del Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno, da almeno tre decimi (3/10) dei soci (aventi o no diritto di voto) che ne faccia domanda scritta al Segretario Generale, proponendo l’ordine del giorno. In questo caso il Segretario Generale procederà alla convocazione dell’Assemblea che dovrà essere tenuta entro ventuno (21) giorni dal ricevimento della richiesta
Art. 19 – La convocazione delle Assemblee dei Soci è effettuata mediante comunicazione scritta personale (via posta elettronica e/o via lettera all’indirizzo del domicilio comunicati dal Socio) almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere giorno, luogo e ora dell’adunanza e l’argomento all’ordine del giorno.
Art. 20 – L’Assemblea dei Soci deve essere convocata: (a) almeno una volta l’anno (entro il primo trimestre) per l’esame e l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Previsionale che include l’approvazione delle quote sociali; (b) ogni volta che bisogna eleggere il Tesoriere e il Segretario Generale; (c) ogni volta che vi è da approvare una modifica dello statuto dell’Associazione sulla base del testo prodotto dal Consiglio dei Soci Fondatori; (d) Ogni volta che vi è da approvare un nuovo regolamento o una sua modifica sulla base del testo proposto dal Comitato Esecutivo.
Art. 21 – L’Assemblea dei Soci delibera a voto palese a maggioranza assoluta dei presenti; non vi è inoltre richiesto un quorum minimo perché la convocazione e/o votazione sia valida. Unica eccezione a suddetta regola è quando l’Assemblea dei Soci si trovi a deliberare lo scioglimento dell’Associazione, in tale caso è richiesto un quorum minimo del settantacinque percento (75%) dei soci e la votazione deve avvenire a maggioranza assoluta.
Consiglio dei Soci Fondatori
Art. 22 – Il Consiglio dei Soci Fondatori è costituito da tutti i soci fondatori, e presieduto dal Socio Fondatore più anziano. Può essere convocato: dal Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno per un consulto tramite il Segretario Generale; da almeno due decimi (2/10) dei soci fondatori che ne faccia domanda scritta al Segretario Generale, proponendo l’ordine del giorno. In questo caso il Segretario Generale procederà alla convocazione del Consiglio che dovrà essere tenuta entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 23 – La convocazione del Consiglio dei Soci Fondatori è effettuata mediante comunicazione scritta personale (via posta elettronica e/o via lettera all’indirizzo del domicilio comunicati dal Socio) almeno tre (3) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere giorno, luogo e ora dell’adunanza.
Art. 24 – Il Consiglio dei Soci Fondatori deve essere convocato: almeno una (1) volta l’anno per la validazione ed eventuale accettazione delle domande di arruolamento di nuovi soci ordinari e/o fondatori e/o benemeriti. Ogni volta che bisogna eleggere il Presidente. Ogni volta che il Comitato Esecutivo ritenga vi sia la necessità di modificare lo statuto dell’Associazione.
Art. 25 – Il Consiglio dei Soci Fondatori è regolarmente costituito se vi partecipano, almeno un terzo più uno (1/3 + 1) dei soci fondatori. Le delibere del Consiglio dei Soci Fondatori sono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti.
Comitato Esecutivo
Art. 26 – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario Generale. I componenti il Comitato Esecutivo non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa Federazione Sportiva. Vige il principio di libera eleggibilità degli organi amministrativi.
Art. 27 – Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Presiede tutte le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio dei Soci Fondatori e del Comitato Esecutivo (in sua assenza ne fa le veci il Segretario Generale). È eletto dal Consiglio dei Soci Fondatori e resta in carica due (2) anni. Convoca il Comitato Esecutivo proponendo l’Ordine del Giorno.
Art. 28 – Il Tesoriere è il responsabile della contabilità dell’Associazione. E’ eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica due (2) anni. Aiuta il Comitato Esecutivo a redigere il Bilancio Consuntivo e Previsionale da sottoporre all’Assemblea dei Soci insieme alla prima proposta di quota sociale per l’anno a venire.
Art. 29 – Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica per due (2) anni. E’ responsabile all’interno dell’Associazione affinché siano rispettate tutte le norme, valuta la corretta compilazione delle domande di ammissione a socio, sottopone tali domande al rispettivo organo di competenza, convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio dei Soci Fondatori, compila e mantiene in ordine il libro dei soci. Egli sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento temporaneo o su sua delega. Ogni qualvolta il Presidente termini il suo mandato o si dimetta, il Segretario Generale convoca il consiglio dei Soci Fondatori e assume la carica di Presidente ad interim fino all’elezione di un nuovo Presidente da parte del Consiglio dei Soci Fondatori.
Art. 30 – E’ fatto divieto agli Amministratori dell’A.S.D. di ricoprire la medesima carica in altre Società o A.S.D. nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 31 – E’ facoltà del Comitato Esecutivo emanare un Regolamento Generale per l’attuazione delle norme operative e comportamentali. Tale Regolamento e le sue successive aggiunte o modifiche devono essere approvate dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza delle norme contenute in esso.
TITOLO QUARTO: Modifiche dello Statuto
Art. 32 – Nella fattispecie in cui il Comitato Esecutivo ritenga che vi sia la necessità di una modifica statutaria lo comunica al Segretario Generale indicando quale parte dello Statuto debba essere cambiata e per quale motivazione. Il Segretario Generale convoca il Consiglio dei Soci Fondatori per comunicare il desiderio da parte del Comitato Esecutivo di una possibile modifica statutaria. Il desiderio di modifica statutaria da parte del Comitato Esecutivo non è però vincolante per il Consiglio dei Soci Fondatori, il quale ha la facoltà di accettare o meno il mandato a modificare lo Statuto. In caso di accettazione della volontà di modifica, il Consiglio dei Soci Fondatori scriverà i nuovi articoli o le varianti degli articoli da proporre in Assemblea dei Soci. In caso invece di rifiuto a procedere dovrà motivare al Segretario Generale, che riporterà al Comitato Esecutivo, le cause del rifiuto.
Art. 33 – Le modifiche proposte in forma scritta dal Consiglio dei Soci Fondatori devono riguardare solo quelle parti di Statuto indicate dal Comitato Esecutivo.
Art. 34 – Le modifiche statutarie (ed eventualmente del cambio di sede sociale) proposte dal Consiglio dei Soci Fondatori saranno votate dall’Assemblea dei Soci nella stessa convocazione relativa all’approvazione del Bilancio Consuntivo e Previsionale.
TITOLO QUINTO: Provvedimenti disciplinari e controversie interne
Art. 35 – I provvedimenti disciplinari comminabili dal Comitato Esecutivo e determinati da infrazioni allo Statuto, ai regolamenti ed alla disciplina sociale sono: ammonizione verbale; ammonizione scritta; sospensione temporanea; espulsione.
Detti provvedimenti sono comminati nell’ordine, in dipendenza dalla gravità delle infrazioni. La recidiva nelle infrazioni lievi comporterà automaticamente l’irrogazione della sanzione superiore. La recidiva continuata in infrazioni anche non gravi, ma che rappresentino motivo di disturbo al buon andamento sociale, può dar luogo all’espulsione.
Art. 36 – Ogni controversia che insorga tra organi dell’Associazione o tra questi e singoli Soci o tra Soci, o qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà senza formalità di procedura. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la nomina dell’arbitro sarà fatta dal Presidente del Comitato Regionale del C.O.N.I. di Milano.
TITOLO SESTO: scioglimento dell’Associazione
Art. 37 – Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere votato dall’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata dal Segretario Generale su proposta del Comitato Esecutivo o su proposta di almeno metà più uno (1/2 + 1) dei soci aventi diritto di voto con uno specifico Ordine del Giorno che reca solamente l’indicazione della volontà di sciogliere l’Associazione.
Art. 38 – Nel caso di delibera di scioglimento dell’Associazione, si nominerà un Comitato di Liquidazione composto da tre (3) membri: il tesoriere attualmente in carica; un membro (socio o non) eletto dall’Assemblea dei Soci, un ultimo membro (socio o non) eletto dal Consiglio dei Soci Fondatori. Il Comitato di Liquidazione provvederà all’alienazione del patrimonio sociale e al pagamento delle eventuali passività. E’ fatto obbligo che quanto residuerà dalla liquidazione venga devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.